L’istituto del matrimonio civile è stato introdotto, in Italia, con il codice civile del 1865, mentre in Francia esisteva già, poiché previsto dal Code Civil del 1804. I motivi per cui il legislatore italiano decise di introdurre il matrimonio nell’ordinamento giuridico, però, furono dettati non tanto dall’emulazione dei francesi, quanto dalla necessità che l’istituto producesse effetti civili. All’epoca, la realtà italiana era fortemente permeata dal matrimonio canonico, al punto tale che esso fu preso a modello dal legislatore civile, emendato dagli aspetti più sacramentali-religiosi (impedimento attinenti all’ordine sacro o al voto religioso) e laicizzato. Nonostante, però, la sua introduzione nell’ordinamento giuridico, il matrimonio civile fu per lungo tempo considerato un mero adempimento burocratico, una prassi, che seguiva la celebrazione del matrimonio canonico. Poiché, la mancata contrazione del matrimonio civile non comportava alcuna sanzione, spesso esso non veniva mai celebrato e, talora, ciò provocava incertezza nei rapporti giuridici familiari. E’ quanto avvenne, ad esempio, durante la Grande Guerra, quando giovani soldati partirono per il fronte, avendo contratto solo il matrimonio canonico, lasciando mogli e figli che non avevano, per lo Stato italiano, nessun diritto a succedere, né diritti di natura assistenziale. La situazione cambiò radicalmente con il Concordato del 1929 che sancì il riconoscimento civile del matrimonio canonico, previa trascrizione nei registri dello stato civile: nacque il matrimonio concordatario. Il Concordato, quindi, contemperò due esigenze: l’esigenza della Chiesa a disciplinare l’istituto del matrimonio e l’esigenza dello Stato, all’epoca ispirato dall’idealismo hegheliano, di guardare al matrimonio in prospettiva etica, evitando che si creassero duplicità di vincoli canonico - civili e situazioni di fatto. La vera e propria frattura tra matrimonio canonico e matrimonio civile, si è avuta a partire dagli anni’70, a seguito dell’introduzione di una serie di interventi legislativi in materia di famiglia. Nel 1970 viene introdotta la legge sul divorzio che, in realtà, tocca soltanto il matrimonio civile, potendo il giudice civile pronunciare soltanto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma non potendo sciogliere il matrimonio canonico. Nel 1975 vi è la riforma del diritto di famiglia che rivoluziona ed apporta nuovo significato al concetto di famiglia civile. Nel 1978 viene introdotta la legge sull’aborto che, solo indirettamente, tocca il matrimonio e la famiglia, nella misura in cui consente alla donna di interrompere la gravidanza inaudita altera parte o contro la volontà del marito. Tutti queste novelle legislative, comportano una progressiva “privatizzazione” del matrimonio che, non è più un istituto con funzione pubblicistica, ma è un affare privato. Allora, si assiste ad un venir meno dei c.d. bona di S. Agostino, infatti il bonum fidei, il bonum prolis ed il bonum sacramenti, vengono meno, perché la riforma del diritto di famiglia prevede, sì, i diritti ed i doveri dei coniugi, ma gli stessi sono sprovvisti di qualsiasi sanzioni e, quindi, rimessi alla volontà delle parti; il bonum prolis, addirittura, non è contemplato tra le finalità del matrimonio civile, a differenza del matrimonio canonico. Recentemente, poi, con la L. n. 76/2016, assistiamo alla tutela delle convivenze di fatto, in cui come anche nelle famiglie di fatto, vi è la protezione dell’affetto non come valore pubblicistico, ma come fatto privato o, addirittura, contrattualizzato. Tutto questo ha portato a delle conseguenze, inerenti sia il matrimonio concordatario, sia il matrimonio civile. Relativamente al matrimonio concordatario, si è previsto che le sentenze ecclesiastiche di nullità possano essere delibate dalle Corti d’Appello. Infatti, fin dal 1984, con gli Accordi di palazzo Madama, è nata una controversia tra Stato e Chiesa, circa la delibazione delle sentenze ecclesiastiche, poiché si è posto il problema di far conseguire effetti civili ad un matrimonio canonico dichiarato nullo, allorchè non vi sia corrispondenza tra le cause di nullità previste dall’ordinamento canonico e civile. La Cassazione, in materia di delibazione, tende ad affermare il primato del matrimonio-rapporto, sul matrimonio-atto, ossia in presenza di nullità dichiarate dalla Chiesa dopo 20, 30 o anche 50 anni dalla celebrazione del matrimonio, tutelando la situazione di fatto creatasi, rispetto all’atto valido o meno; ciò che conta per lo Stato è la certezza dei rapporti. Relativamente al matrimonio civile, questa evoluzione normativa, pone l’attenzione sul conflitto tra “natura” e “cultura”, cioè sull’appartenenza del matrimonio all’ordine naturale o all’ambito culturale, ossia mutevole. E questo conflitto spinge ad un confronto tra l’art. 29 Cost. (ordine naturale) per cui la famiglia è solo quella fondata sul matrimonio e l’art. 2 Cost., per cui vengono tutelate tutte le formazioni sociali, ivi comprese le famiglie di fatto, le unioni civili e le convivenze di fatto. In conclusione, possiamo affermare che, mentre il matrimonio canonico permane immutabile, il matrimonio civile ha subito e continua a subire trasformazioni talmente tanto profonde da dissolversi verso forme contrattuali.
Avv. Lucia Lo Scalzo
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